PRESENTAZIONE

 

 

 

IL SINDACATO DEGLI INFERMIERI ITALIANI

 

COMUNICATO SINDACALE

LA BEFFA DELLA FORMAZIONE CONTINUA NEL CONTRATTO FIRMATO DA CGIL-CISL E UIL

 

 

IN QUESTI GIORNI ALCUNI SINDACALISTI PER DEMAGOGIA O PIU’ SEMPLICEMENTE PER AVVANTAGGIARSI SULLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLE PROSSIME RSU SI VANTANO DI AVER INTRODOTTO , ( IN QUALITA’ DI APPARTENENTI AI SINDACATI FIRMATARI DEI PRECEDENTI CONTRATTI NAZIONALI) , NORME CAPACI DI GARANTIRE E TUTELARE GLI INFERMIERI RIGUARDO ALLA FORMAZIONE ECM

 

LEGGENDO IL CONTRATTO CON OCCHIO CRITICO ED OGGETTIVO , DA INFERMIERI CI PONIAMO ALCUNE QUESTIONI ……………

Riteniamo giusto ed auspicato il passaggio in cui la formazione ecm è rientrata nella formazione aziendale obbligatoria e come tale sara’ posta a carico delle aziende,solleviamo tuttavia ampie perplessita’ per tutto l’articolato e specificatamente:

- Per gli aspetti relativi alla assoluta limitazione dell’autonomia discrezionale dell’infermiere nella scelta dei corsi obbligatori poiche’ gli stessi vengono organizzati dall’azienda e da questa limitati ad ambiti specialistici funzionali alle proprie esigenze dovendoli confinare , come prevede il contratto, a quelli " strettamente correlati alle attivita’ di competenza" , cio’ ovviamente incide pesantemente sulla necessaria polivalenza disciplinare dell’aggiornamento tecnico scientifico cui sottende la visione assistenziale di tipo olistico sulla quale fonda l’attivita’ infermieristica , settorializzando in maniera oltremodo improvvida la formazione continua .

- La pericolosa e pressoche’ totale limitazione degli ambiti dell’ aggiornamento infermieristico ECM alla formazione obbligatoria , e in tale ambito " solo ai corsi strettamente legati alle attivita’ di competenza ( art 20 punto 7 ) ci induce a chiederci come potranno trovare contemperamento ed applicazione tali citate regole con le emanande linee guida della commissione Nazionale ECM (gia’ premesse nel marzo 2003) le quali , come e’ noto, prevedono in capo alle regioni , ma anche alla commissione nazionale ECM , la individuazione , anno per anno , degli ambiti disciplinari entro i quali i professionisti sanitari dovranno maturare gli accreditamenti ECM

Lette le considerazioni sopra esposte il Nursing Up si chiede inoltre come potra’ essere garantita ai professionisti infermieri operanti nelle aziende italiane la necessaria integrazione dell’ampia gamma delle conoscenze necessarie per tenersi al passo con le innovazioni della scienza e della tecnica se questa deve considerarsi limitata alle sole attivita’ di servizio;

.....Ed ancora, la norma contrattuale di cui all’art 20 punto 3 prevede sostanzialmente una clausola di salvezza dalle penalita’ per tutti coloro che operano in aziende che non hanno organizzato formazione ECM conseguendone " la disapplicazione dell’art 16 quater del DLegvo 502/1992 e quindi l’impossibilita’ per gli enti di intraprendere iniziative unilaterali sul personale che non ha potuto seguire corsi ECM ", orbene la norma appare poco chiara , infatti tenuto conto dell’art 20 punto 4 del CCNL viene spontaneo osservare quanto segue:

" …il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potra’ partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste"

cio’ posto Nursing up si chiede come saranno trattati nelle aziende di destinazione quegli infermieri i quali , provenienti tramite mobilita’ da ASL o regioni che non hanno ritenuto di curare la formazione ECM (e che quindi non hanno assicurato i crediti annuali agli infermieri come previsto dai piani della Commissione/i ECM) decidano di trasferirsi in altra Azienda se nell’Ente e/o regione di destinazione la formazione ECM e’ stata regolarmente organizzata e quindi il mancato possesso dei crediti previsti rientrerebbe , nel nuovo contesto lavorativo , in base all’art 20 punto 4 , tra le motivazioni che autorizzerebbero il datore di lavoro ad escludere il dipendente , per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste perche’ non in possesso dei previsti crediti"

Continuando....secondo il contratto e’ pressoche’ totale ed assai rigida l’ inclusione negli ambiti della formazione obbligatoria a carico dell’ente dei soli corsi organizzati dallo stesso (anche in collaborazione ai sensi dell’Art 29 del CCNL 1999 ) " a condizione che essi siano strettamente legati alle attivita’ di competenza in base ai programmi regionali ed aziendali " , tutto il resto rientrerebbe nell’ambito della formazione facoltativa che, come ovvio, non comporta per l’infermiere i medesimi benefici di quella obbligatoria in ordine ai permessi per la frequenza, al costo delle attivita’ etc ; NURSING UP CHIEDE CHE LA TOTALITA' DELLA FORMAZIONE ECM SIA POSTA A CARICO DELLE AZIENDE IN QUANTO BENEFICIARIE ESCLUSIVE DEI MIGLIORAMENTI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, IN QUANTO IL PROFESSIOINISTA INFERMIERE, OPERA (al contrario del medico) IN REGIME DI ESCLUSIVITA' (non puo' accedere all'intramoenia, manca un riferimento legislativo in merito),

Orbene Nursing up si chiede quale sara’ il destino dell’ECM in tutte quelle aziende e/o regioni che non vogliano o non possano garantire la formazione interna ai propri professionisti dovendo pure considerare le evidenti problematiche che potrebbero coinvolgere gli infermieri in servizio nelle citate aziende i quali, con minori opportunita’ rispetto ai colleghi piu’ fortunati operanti in aziende virtuose , non potrebbero vantare nel proprio curriculum un numero di crediti sufficiente a garantirgli , anche all’esterno, le medesime opportunita’, si prenda ad esempio la progressione degli studi universitari laddove come e’ noto sempre piu’ atenei tengono conto " del fattore aggiornamento" tra i requisiti valutabili per l’ammissione ai corsi di perfezionamento ed ai master cosi’ come avviene per la conversione dei diplomi acquisiti in base al precedente ordinamento con le Lauree di 1° livello ;

per non parlare altresi’ della evidente penalizzazione curriculare nell’ambito dell’eventuale partecipazione a concorsi presso altre ASL cui sarebbe interessato il personale non in possesso di adeguato aggiornamento " posto che il DPR 220/01 considera i corsi di aggiornamento con esame finale tra i titoli valutabili nei concorsi di accesso alle qualifiche delle ASL ";

Sempre inerentemente la problematica e’ importante sottolineare che " nessuna penalizzazione e’ stata prevista per l’azienda che non possa o non voglia organizzare i corsi " , quindi nessun deterrente alla eventuale ipotesi che l’azienda decida di non investire nella formazione ECM del proprio personale cosicche’ ancora una volta rischiamo di vedere la categoria infermieristica soggiacere a trattamenti diversificati a seconda dell’azienda di appartenenza ed i professionisti saranno penalizzati in maniera fattuale, sia sul fronte della carente risposta alle necessarie esigenze di aggiornamento che sono da considerarsi connaturate allo svolgimento di una professione che deve mantenersi in continua evoluzione rispetto ai progressi della scienza e della tecnica sia sul fronte della impossibilita’ ad acquisire le formali certificazioni di aggiornamento ECM le quali , giova rammentarlo , possono essere valutate anche nell’ambito del curriculum professionale ed in aziende diverse da quella di provenienza ( impattando quindi sulle aspettative di carriera) al di la della obbligatorieta’ o meno dell’attuale sistema ECM.

Concludendo, la recente legge n. 43/2006 all’art. 2 comma 4 ha sancito che "l’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica", PERTANTO NURSING UP CHIEDE L'ATTIVAZIONE DI UN APPOSITO MONTE ORE SETTIMANALE PER LA FORMAZIONE, FISSO E RICORRENTE PER TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI, RIDEFINENDO NEL CONTEMPO IL DEBITO ORARIO SETTIMANALE (32+ 4 ORE PER AGGIORNAMENTO)

 

NURSING UP